Italiani all’estero: obblighi di comunicazione e dichiarazioni dei redditi
Sono sempre di più i giovani che lasciano il nostro Paese per andare a lavorare all’estero. Di seguito come e perchè devono comunicarlo all’A.I.R.E. e come trattare fiscalmente i loro redditi.
La legge 27.10.1988 n.470 ha istituito l’A.I.R.E. (l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) che raccoglie i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore a 12 mesi.
Successivamente col D.P.R. 6.9.1989 n. 323, è stato emanato il relativo regolamento esecutivo.
I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all’estero (intendendosi per tale anche i Paesi facenti parte dell’Unione europea) devono farne dichiarazione all’Ufficio anagrafe del proprio comune oppure, all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza (artt. 2 e 6 della predetta Legge n. 470 – 1988).
La predetta iscrizione, che viene eseguita gratuitamente, è un diritto-dovere del cittadino (art. 6 L. 470-1988) e comporta la cancellazione dall’Anagrafe della popolazione residente del Comune italiano di provenienza. Per maggiori informazioni sulla procedura da seguire e sui servizi disponibili, si può consultare il sito del Ministero degli Affari Esteri – Servizi consolari.
L’iscrizione può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare sia venuto a conoscenza.
L’iscrizione all’AIRE però non basta per potere affermare di risiedere fiscalmente all’estero e pagare le tasse solo in quel Paese.
La questione è delicata perché l’art. 2 del TUIR che tratta delle persone fisiche soggetti passivi d’imposta, dispone che ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti nel territorio italiano le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile oppure si sono trasferiti nei Paesi a fiscalità privilegiata di cui al D.M. 4.5.1999 (in quest’ultimo caso salvo prova contraria).
Le condizioni sopra citate sono alternative tra loro, nel senso che è sufficiente che ricorra una sola di esse perché un soggetto sia considerato fiscalmente residente in Italia (e quindi dichiari qui tutti i redditi posseduti, indipendentemente dal luogo nel quale siano stati prodotti).
Ai fini fiscali i concetti di domicilio (luogo dove la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi) e residenza (luogo in cui la persona ha la propria dimora abituale) devono intendersi non solo letteralmente secondo quanto disposto dall’art. 43 del Codice civile, ma più ampiamente, ricomprendendo all’interno della categoria affari e interessi non solo quelli di natura strettamente patrimoniale ma anche quelli morali, sociali e familiari e considerando quale dimora abituale quella che può essere dimostrata dalle abitudini di vita (cfr. Circ. Ministero delle Finanze n. 304 del 2.12.1997).
Sciolti questi enigmi, le situazioni che possono verificarsi sono due:
il contribuente è residente fiscalmente all’estero e quindi dichiarerà i redditi e pagherà le imposte dovute, nel Paese straniero;
il contribuente non possiede tutti i requisiti per potere essere considerato fiscalmente residente all’estero e quindi dovrà dichiarare in Italia i redditi conseguiti nel Paese straniero. In questa ipotesi però si deve ricordare che l’Italia ha stipulato molti trattati bilaterali con Paesi esteri allo scopo evitare le doppie imposizioni e stabilire quindi le pretese impositive di ciascuno di essi; in questi casi, per la tassazione dei vari redditi, bisognerà seguire le disposizioni ivi previste.
Nel caso in cui non esistesse alcun Trattato oppure questo prevedesse la tassazione sia in Italia che nel Paese estero dei redditi posseduti dal contribuente, questi saranno dichiarati nei quadri dell’Unico secondo la loro natura (RC, RE, RF ecc.) e sarà possibile, ai sensi dell’art. 165 del TUIR, recuperare le imposte pagate definitivamente all’estero sui predetti redditi .
Il recupero dovrà essere effettuato compilando i quadri del modello UNICO 2013:
CE del modello PF del fascicolo 3 (per i redditi d’impresa);
CR del modello PF del fascicolo 1 (per i redditi diversi da quelli d’impresa);
CE del modello PF del fascicolo 3 se sono stati prodotti all’estero sia redditi d’impresa che diversi da questi.
Volendo riepilogare quanto sopra, le cinque fasi da seguire sono:
appurare l’iscrizione all’AIRE;
verificare il periodo d’iscrizione nell’arco del periodo d’imposta , nelle anagrafi della popolazione residente;
verificare il requisito della residenza e del domicilio;
appurare l’esistenza di Trattati contro le doppie imposizioni stipulate da l’Italia e il Paese straniero, attenendosi ad esso per il trattamento fiscale dei redditi da dichiarare; se non esistessero i Trattati di cui sopra oppure i redditi fossero da tassare in entrambi i Paesi, rifarsi ai quadri CE e CR del modello PF secondo le indicazioni di cui sopra
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Guida fiscale per i residenti
all’estero
Ufficio Relazioni Esterne
Sezione prodotti editoriali
Sommario
1. LE IMPOSTE PER I NON RESIDENTI …………………………………………. 3
1.1. CHI SONO I NON RESIDENTI …………………………………………………………………………………………….. 3
1.2. IL DOMICILIO FISCALE IN ITALIA DEI NON RESIDENTI ………………………………………………………….. 3
1.3. LE PRINCIPALI IMPOSTE ITALIANE PER I NON RESIDENTI ……………………………………………………… 3
1.4. LE IMPOSTE SUGLI IMMOBILI PER I NON RESIDENTI …………………………………………………………….. 4
1.5. I REDDITI TASSABILI DEI NON RESIDENTI ………………………………………………………………………….. 4
1.6. I REDDITI DA COLLABORAZIONE CORRISPOSTI A NON RESIDENTI ………………………………………….. 6
1.7. I REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALI ………………………………………………….. 7
1.8. ALTRI REDDITI ………………………………………………………………………………………………………………. 7
2. IL CODICE FISCALE E LA PARTITA IVA PER I NON RESIDENTI …… 10
2.1. COSA DEVE FARE UN NON RESIDENTE PER OTTENERE IL CODICE FISCALE ……………………………… 10
2.2 COSA DEVE FARE UN NON RESIDENTE PER OTTENERE LA PARTITA IVA ………………………………….. 10
2.3. COSA DEVE FARE UN NON RESIDENTE PER PRESENTARE IN VIA TELEMATICA LE DICHIARAZIONI DI
VARIAZIONI DATI O CESSAZIONE ATTIVITA’ ………………………………………………………………………. 11
2.4. COSA DEVE FARE UN OPERATORE COMMERCIALE EXTRACOMUNITARIO CHE OFFRE SERVIZI TRAMITE
MEZZI ELETTRONICI A CLIENTI RESIDENTI NELL’UNIONE EUROPEA AL FINE DI ADEMPIERE AL
REGIME SPECIALE IVA ……………………………………………………………………………………………………. 12
3. LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E I NON RESIDENTI ……………..14
3.1. IL MODELLO UNICO PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E I NON RESIDENTI ……………………….. 14
3.2. L’IRPEF: CHI DEVE PAGARLA E SU COSA …………………………………………………………………………… 14
3.3. CONTROLLARE SE SI È ESONERATI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE …………………. 15
3.4. I REDDITI DI TERRENI E FABBRICATI (QUADRI RA – RB) ……………………………………………………… 15
3.5. I REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI (QUADRO RC) ………………………………………….. 17
3.6. LE SPESE DEDUCIBILI E DETRAIBILI (QUADRO RP) …………………………………………………………….. 17
3.7. LE ALTRE DETRAZIONI E IL CALCOLO DELL’IRPEF ……………………………………………………………….. 19
3.8. COME SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE ……………………………………………………………………………. 20
3.9. QUANDO SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE ……………………………………………………………………….. 21
3.10. QUANDO E COME SI PAGA …………………………………………………………………………………………….. 21
3.11. COME PRESENTARE LA DICHIARAZIONE E PAGARE LE IMPOSTE VIA INTERNET ………………………. 21
3.12. LA DESTINAZIONE DELL’8 PER MILLE DELL’IRPEF ……………………………………………………………… 22
3.13. LE SANZIONI ………………………………………………………………………………………………………………. 22
3.14. IL RAVVEDIMENTO ………………………………………………………………………………………………………. 23
4. LE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL’IRPEF ……………… 25
4.1. CHI DEVE PAGARLE ……………………………………………………………………………………………………….. 25
4.2. COME SI CALCOLANO …………………………………………………………………………………………………….. 25
4.3. COME SI PAGANO LE ADDIZIONALI ………………………………………………………………………………….. 25
5. LE IMPOSTE SUI TRASFERIMENTI DI IMMOBILI ………………………26
5.1. IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIE E CATASTALI ……………………………………………………………… 26
5.2. IVA …………………………………………………………………………………………………………………………….. 26
6. FONDI COMUNI: RIMBORSI AI NON RESIDENTI ………………………28
6.1. COME OTTENERE IL RIMBORSO ……………………………………………………………………………………….. 28
7. LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI
…………………………………………………………………………………29
8. I PAESI CON REGIME FISCALE PRIVILEGIATO AI FINI DELLA RESIDENZA
(D.M. 4 MAGGIO 1999, G.U. n.107 del 10/5/1999) ………..31
9. PER SAPERNE DI PIU’……………………………………………………………32
Agenzia delle Entrate – Guida fiscale per i residenti all’estero 2
Ai fini delle imposte sul reddito sono considerati non residenti coloro che non sono iscritti
nelle anagrafi comunali dei residenti per la maggior parte del periodo d’imposta, cioè per
almeno 183 giorni (184 per gli anni bisestili), e non hanno, nel territorio dello Stato italiano,
né il domicilio (sede principale di affari e interessi) né la residenza (dimora abituale). Se
manca anche una sola di queste condizioni i contribuenti interessati sono considerati residenti.
I non residenti che hanno prodotto redditi o possiedono beni in Italia sono tenuti a versare
le imposte allo Stato italiano, salvo eccezioni previste da eventuali Convenzioni per evitare
le doppie imposizioni stipulate tra lo Stato italiano e quello di residenza (l’elenco delle
convenzioni stipulate dall’Italia è riportato al capitolo VII).
Tuttavia, si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati
dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime
fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 (l’elenco
dei Paesi è riportato al Cap. VIII).
I cittadini che hanno trasferito la propria residenza in uno dei Paesi indicati in tale elenco,
nel caso in cui siano effettivamente ivi residenti, devono essere pronti a fornire la
prova del reale trasferimento all’estero, e quindi dimostrare che non hanno in Italia la
dimora abituale oppure il complesso dei rapporti riguardanti gli affari e gli interessi (allargati,
oltre che agli aspetti economici, a quelli familiari, sociali e morali).
Sarà quindi possibile utilizzare qualsiasi mezzo di prova di natura documentale, ad esempio
la sussistenza della dimora abituale nel Paese fiscalmente privilegiato, sia personale
che dell’eventuale nucleo familiare, l’iscrizione ed effettiva frequenza dei figli presso
istituti scolastici o di formazione del Paese estero, lo svolgimento di un rapporto lavorativo
a carattere continuativo, stipulato nello stesso paese estero, ovvero l’esercizio di una
qualsiasi attività economica con carattere di stabilità.
1. LE IMPOSTE PER I NON RESIDENTI
1.1. CHI SONO I NON RESIDENTI
Il domicilio fiscale serve soprattutto a individuare l’Ufficio dell’amministrazione finanziaria
competente a controllare i dati della dichiarazione dei redditi.
In base alle norme fiscali italiane i contribuenti non residenti, ai fini delle imposte sul
reddito, hanno il domicilio fiscale nel Comune italiano nel quale hanno prodotto il reddito
(o, se l’attività viene svolta in più Comuni, nel Comune in cui hanno prodotto il reddito più
elevato).
I cittadini italiani che risiedono all’estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica
amministrazione, nonché quelli considerati residenti avendo trasferito la residenza in
Paesi aventi un regime fiscale privilegiato indicati nel D.M. 4 maggio 1999 (vedi Cap. VIII),
hanno invece il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza in Italia.
1.2. IL DOMICILIO FISCALE IN ITALIA DEI NON RESIDENTI
Le principali imposte che possono riguardare i non residenti sono:
– l’imposta personale sui redditi (Irpef)
– l’addizionale regionale all’Irpef
– l’addizionale comunale all’Irpef
– le imposte sui trasferimenti di proprietà degli immobili
– l’imposta comunale sugli immobili (Ici).
I non residenti titolari di redditi imponibili in Italia sono soggetti ai seguenti obblighi
fiscali:
– presentazione della dichiarazione annuale dei redditi ai fini Irpef – ad eccezione dei
casi di esonero – e versamento delle relative imposte (saldo per l’anno precedente
1.3. LE PRINCIPALI IMPOSTE ITALIANE PER I NON RESIDENTI
Agenzia delle Entrate – Guida fiscale per i residenti all’estero 3
e acconti per l’anno in corso) – se possiedono immobili, oltre all’Irpef devono pagare l’Ici e, se l’immobile non è
concesso in locazione, la tassa sui rifiuti solidi urbani. La dichiarazione Ici, al contrario
di quanto avviene per quella relativa all’Irpef, non si presenta ogni anno, ma
solo in caso di variazioni
– in caso di successione, per gli immobili e per i diritti immobiliari rimane l’obbligo
di presentazione della relativa dichiarazione. L’imposta sulle successioni è stata
invece soppressa con la legge n. 383 del 2001, con effetto dalle successioni aperte
al 25 ottobre 2001.
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I beni immobili (terreni e fabbricati) ubicati in Italia si considerano produttivi di reddito
anche se non sono affittati e sono soggetti contemporaneamente a diverse imposte:
– Irpef – imposta sul reddito
– addizionale regionale all’Irpef
– addizionale comunale all’Irpef
– Ici – imposta comunale sul possesso
– Tassa sui rifiuti.
I trasferimenti di immobili per atto tra vivi sono, inoltre, soggetti alle seguenti imposte
indirette: Imposta di registro, imposta ipotecaria, imposta catastale, o in via alternativa
Iva, nonchè ad imposta di bollo.
Per i contratti di locazione dei fabbricati, anche verbali, che abbiano durata superiore a
30 giorni complessivi nell’anno, deve essere richiesta la registrazione, entro 30 giorni
dalla data di conclusione del contratto, presso un qualsiasi ufficio locale dell’Agenzia
delle Entrate. L’imposta di registro è dovuta annualmente, in misura pari al 2 per cento
del corrispettivo annuo pattuito.
I contratti di locazione dei fondi rustici scontano l’imposta di registro nella misura dello 0,50
per cento del corrispettivo pattuito per la complessiva durata del rapporto contrattuale.
In ogni caso l’ammontare dell’imposta non può essere inferiore a 51,65 euro.
ATTENZIONE.
NEL CASO IN CUI IL CONTRATTO DI LOCAZIONE RELATIVO AD UN IMMOBILE UBICATO IN ITALIA VENGA
STIPULATO ALL’ESTERO, È PREVISTO L’OBBLIGO DELLA REGISTRAZIONE PRESSO GLI UFFICI FINANZIARI
ITALIANI ENTRO 60 GIORNI.
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1.4. LE IMPOSTE SUGLI IMMOBILI PER I NON RESIDENTI
LOCAZIONE E
AFFITTO DI IMMOBILI
Si intendono prodotti in Italia, e sono quindi soggetti ad imposizione da parte dello Stato
italiano – salvo quanto previsto dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni
– i redditi che hanno avuto origine nel territorio italiano e derivano da:
– attività di lavoro dipendente, autonomo, di impresa, ecc.
– pensioni e assegni assimilati
– beni immobili (terreni e fabbricati) ubicati in Italia.
Sono inoltre assoggettabili a tassazione anche altre tipologie di redditi (come, ad esempio,
quelli delle società) che non vengono esaminati in questa pubblicazione.
In particolare, per quanto riguarda i redditi di lavoro dipendente e assimilati, sono soggetti
a imposizione (e quindi all’obbligo di dichiarazione) i redditi:
– percepiti dal soggetto residente in uno Stato estero con il quale non è stata stipulata
una Convenzione contro le doppie imposizioni;
– percepiti dal soggetto residente in uno Stato estero con il quale è stata stipulata
una Convenzione contro le doppie imposizioni che prevede la tassazione di tali redditi
sia in Italia che nello Stato estero;
– percepiti dal soggetto residente in uno Stato estero con il quale è stata stipulata
una Convenzione contro le doppie imposizioni che prevede la tassazione di tali redditi
solo in Italia.
1.5. I REDDITI TASSABILI DEI NON RESIDENTI
Nelle prime due ipotesi il contribuente avrebbe diritto, nel proprio Paese di residenza
fiscale, al rimborso delle imposte pagate in Italia.
Di seguito vengono indicate, per alcuni Paesi, le modalità di tassazione che riguardano gli
stipendi e le pensioni prodotti in Italia.
Per il trattamento di stipendi e pensioni diversi da quelli elencati o prodotti in altri Paesi,
è necessario consultare le singole Convenzioni (che si possono trovare nel sito Internet
dell’Agenzia delle Entrate – www.agenziaentrate.gov.it).
Per quanto riguarda gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le
Convenzioni (ad esempio quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Francia, Germania,
Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva nel
Paese di residenza del percettore quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) il lavoratore residente all’estero presta la sua attività in Italia per meno di 183
giorni
b) le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente all’estero
c) l’onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di
lavoro ha in Italia.
In tali casi gli stipendi non vanno dichiarati allo Stato italiano.
Sono imponibili comunque in Italia le pensioni corrisposte a persone non residenti dallo
Stato italiano, da enti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel
territorio stesso. Con alcuni Paesi sono in vigore Convenzioni per evitare le doppie imposizioni
sul reddito, in base alle quali le pensioni corrisposte a cittadini non residenti sono
tassate in modo diverso a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.
Sono pensioni pubbliche quelle pagate dallo Stato italiano o da una sua articolazione
politica o amministrativa o da un suo ente locale. In linea generale tali pensioni sono
imponibili soltanto in Italia.
Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, organismi o istituti previdenziali italiani
preposti all’erogazione del trattamento pensionistico (ad esempio l’Inps). In linea generale
tali pensioni sono imponibili soltanto nel Paese di residenza del beneficiario.
Per il trattamento di stipendi e pensioni percepiti da contribuenti residenti in altri Paesi è
necessario consultare le singole Convenzioni (i testi delle Convenzioni sono riportati nel
sito Internet dell’Agenzia delle Entrate).
Diamo di seguito una sintesi di quanto prevedono alcune delle vigenti Convenzioni per
quanto riguarda la tassazione delle pensioni erogate da enti pubblici e privati situati in
Italia ad un contribuente residente all’estero:
ARGENTINA – REGNO UNITO – SPAGNA – STATI UNITI – VENEZUELA
Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia, ad eccezione
dei casi in cui il contribuente ha la nazionalità dello Stato estero in cui risiede.
Le pensioni private percepite da residenti in questi Paesi non sono assoggettate a tassazione
in Italia.
BELGIO
Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia.
Tuttavia le stesse non sono assoggettate a tassazione in Italia se il beneficiario, residente
in Belgio, ha la nazionalità belga e non quella italiana.
Le pensioni private percepite da residenti in Belgio non sono assoggettate a tassazione in
Italia.
GERMANIA
Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia, ad eccezione
dei casi in cui il contribuente ha la nazionalità dello Stato estero di residenza e non quella
italiana.
Le pensioni private percepite da residenti in Germania non sono assoggettate di regola a
tassazione in Italia.
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STIPENDI
PENSIONI
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FRANCIA
Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia, ad eccezione
dei casi in cui il contribuente ha la nazionalità francese e non quella italiana.
Le pensioni private italiane sono tassate, secondo una regola generale, solo in Francia,
tuttavia le pensioni che la vigente Convenzione Italia-Francia indica come pensioni pagate
in base alla legislazione di “sicurezza sociale” sono imponibili in entrambi gli Stati
SVIZZERA
Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il
contribuente ha la nazionalità italiana; le stesse non sono quindi imponibili in Italia se il
contribuente residente in Svizzera non ha la nazionalità italiana.
Le pensioni private sono tassate soltanto in Svizzera.
CANADA
Le pensioni pubbliche sono imponibili esclusivamente in Italia.
Le pensioni private di fonte italiana non sono assoggettate a tassazione in Italia se l’ammontare
non supera il più elevato dei seguenti importi: 10.000 dollari canadesi o 6.197,48
euro. Se viene superato questo limite le pensioni sono tassabili anche in Italia.
AUSTRALIA
Le pensioni, sia pubbliche che private, non sono assoggettate a tassazione in Italia.
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I redditi derivanti da prestazioni di collaborazioni coordinate e continuative (il decreto
legislativo n. 276 del 2003 -noto come “legge Biagi” – ha modificato i vecchi rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, trasformandoli in rapporti di lavoro “a progetto”)
si considerano prodotti nel territorio dello Stato se corrisposti dallo Stato italiano, da
soggetti residenti in Italia o da stabili organizzazioni, nel territorio dello Stato, a soggetti
non residenti. Se ad erogare il compenso al non residente è un soggetto nazionale, quindi,
l’imposta è dovuta in Italia a prescindere dal fatto che le prestazioni siano materialmente
effettuate nel territorio nazionale o all’estero.
Su questi redditi è prevista l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta del 30 per
cento, salvo nel caso in cui esista una convenzione contro le doppie imposizioni che disponga
diversamente.
A partire dal 1° gennaio 2001 i compensi percepiti dai collaboratori coordinati e continuativi
sono compresi tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Tale disciplina, oltre ad indicare alcuni rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
tipici, come ad esempio quelli di sindaco, di amministratore ed altri, definisce quali
elementi identificativi degli “altri rapporti di collaborazione” l’assenza del vincolo di
subordinazione (la cui presenza farebbe rientrare il reddito nell’ambito dei redditi
Link utili:
Studio Praga
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Traduzioni Ceco
Traduzioni giurate italiano-ceco e ceco-italiano
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Società Praga
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Traduzioni Ceco
Traduzioni di certificati di nascita e di dichiarazioni di parternità
Italstina Preklady
Traduzioni giurate ed asseverate
Gestione fiduciaria
Costituzione di fondi patrimoniali dove è possibile apportare contanti, azioni, immobili o altri beni di valore.
Società Cechia
Costituzione di società a Responsabilità limitata in Repubblica Ceca a Praga o a Plzen.