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Redditi percepiti all’estero

In via generale si rileva che non devono essere più inclusi nell’imponibile IRPEF gli utili percepiti da persone fisiche residenti al di fuori dell’esercizio di impresa in relazione a partecipazioni non qualificate in società estere. Anche agli utili di fonte estera derivanti da partecipazioni non qualificate si applica la ritenuta a titolo d’imposta del 20% per cento prevista per gli utili di fonte italiana. Continuano, invece, ad essere inclusi nel reddito complessivo imponibile i dividendi da partecipazioni qualificate estere (se le società estere, chiaramente, fanno una divisione degli utili)

DIVIDENDI DI FONTE ESTERA PERCEPITI DA SOGGETTI RESIDENTI
Dividendi di fonte estera percepiti da persone fisiche residenti al di fuori dell’esercizio di impresa In via generale si rileva che non devono essere più inclusi nell’imponibile IRPEF gli utili percepiti da persone fisiche residenti al di fuori dell’esercizio di impresa in relazione a partecipazioni non qualificate in società estere. Infatti anche agli utili di fonte estera derivanti da partecipazioni non qualificate si applica la ritenuta di imposta del 20% prevista per gli utili di fonte italiana. Continuano, invece, ad essere inclusi nel reddito complessivo imponibile ai fini dell’IRPEF gli utili percepiti al di fuori dell’esercizio dell’impresa da persone fisiche residenti, in relazione a partecipazioni qualificate in società estere. E’ stata infatti mantenuta ferma l’applicazione sui predetti utili della ritenuta a titolo di acconto del 12,50 per cento. Tale ritenuta è applicata sulla quota imponibile degli utili, ossia sul 40 per gli utili prodotti dal 2008 la percentuale di imponibilità è aumentata al 49,72%) per cento del loro ammontare al netto delle ritenute eventualmente applicate nello Stato estero.

Infine, va rilevato che, a norma dell’articolo 47, comma 4, del TUIR, in deroga al regime di parziale concorrenza alla formazione del reddito imponibile, qualora gli utili derivanti da partecipazioni qualificate siano distribuiti da soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, essi concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile, ad eccezione dell’ipotesi in cui gli utili siano stati imputati al socio ai sensi del comma 1 dell’articolo 167 e dell’articolo 168 ovvero sia stata ritenuta valida la dimostrazione, in seguito all’esercizio del diritto di interpello, che dalla partecipazione in dette società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, non si consegua l’effetto di localizzare ivi i relativi redditi.

In particolare, si tratta di utili distribuiti da soggetti residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata.

In linea generale, quindi, gli utili distribuiti da tali soggetti concorrono nella misura del 100 per cento alla formazione del reddito del socio residente. Ciò vale, ovviamente, nel caso di partecipazioni qualificate. Ove le partecipazioni non siano qualificate, infatti, è prevista l’applicazione della ritenuta del 20 per cento a titolo definitivo sul 100 per cento del dividendo distribuito (al netto delle ritenute applicate nello Stato estero).

Pertanto, gli utili di fonte estera sono parzialmente esclusi da tassazione in Italia solo se relativi a società che risiedono in uno Stato a fiscalità ordinaria, nel presupposto che tali utili abbiano scontato una imposizione congrua nel territorio in cui sono stati prodotti; se questo non accade, l’utile è tassato integralmente nel Paese del percettore al fine di evitare salti d’imposta.

Come già anticipato, gli utili non concorrono alla formazione del reddito imponibile fino a concorrenza della quota di reddito della società partecipata già attribuito al socio residente in proporzione alla partecipazione da esso detenuta e assoggettato a tassazione separata ai sensi degli articoli 167 e 168 del TUIR. Ciò vale anche con riferimento agli utili derivanti da partecipazioni non qualificate per i quali, in tal caso, non si applica la ritenuta a titolo d’imposta di cui all’articolo 27, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973.

In ogni caso, nonostante il dividendo provenga da uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata, è possibile dimostrare, tramite interpello da inoltrare all’Agenzia delle Entrate, che dal possesso delle partecipazioni qualificate non sia conseguito l’effetto di localizzare i redditi nello Stato o territorio a fiscalità privilegiata.

Si ricorda che le disposizioni che regolano il diritto di interpello, già contenute nella disciplina sulle Controlled Foreign Companies (CFC), sono state attuate nell’ambito del decreto ministeriale del 21 novembre 2001, n. 429. Il diritto di interpello può essere esercitano, nel caso di specie, da qualsiasi soggetto possessore della partecipazione, anche se diversa dalle partecipazioni di controllo e di collegamento, con le medesime modalità previste dalla disciplina sulle CFC. Infatti, l’articolo 47, comma 4, del TUIR stabilisce che l’esercizio dell’interpello avviene “secondo le modalità del comma 5, lettera b), dell’articolo 167” lasciando intendere che l’ambito dei soggetti che possono esercitare l’interpello è più ampio di quello ordinariamente previsto dalla disciplina sulle CFC (soggetti che detengono il controllo o il collegamento dell’impresa partecipata estera – cfr. artt. 167 e 168 del TUIR).

Nel caso in cui sia stato ottenuto il parere favorevole dell’Agenzia delle Entrate per la disapplicazione della normativa CFC in base alla esimente di cui all’articolo 167, comma 5, lettera a), del TUIR, cioè in considerazione dello svolgimento di un’effettiva attività industriale o commerciale da parte della società partecipata non residente, gli utili distribuiti da quest’ultima concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile del soggetto residente. In tal caso, è comunque consentita la presentazione di una nuova istanza di interpello volta a far valere l’esimente di cui all’articolo 167, comma 5, lettera b), del TUIR, che – come si è visto – attiene alla localizzazione del reddito in Paesi a fiscalità ordinaria.

2) Dividendi di fonte estera e proventi equiparati percepiti da soggetti IRES

Innanzitutto si rileva che ill comma 3 dell’articolo 89 del TUIR, coerentemente con quanto previsto dalla legge delega, dispone l’applicazione del medesimo trattamento previsto per gli utili distribuiti da soggetti residenti, ossia tassazione nei limiti del 5 per cento, anche a quelli distribuiti dalle società ed enti non residenti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del TUIR, ad eccezione degli utili distribuiti da soggetti residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

In quest’ultimo caso, ossia per gli utili distribuiti da società ed enti residenti negli Stati o territori di cui al citato decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze emanato ai sensi dell’articolo 167, comma 4, del TUIR, l’esclusione dalla formazione del reddito nella misura del 95 per cento spetta, infatti, esclusivamente se le predette società ed enti, a seguito della presentazione di un’istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate abbiano dimostrato che i redditi imputati dalla società partecipata siano stati regolarmente assoggettati a tassazione in un Paese a fiscalità ordinaria, a decorrere dall’inizio del periodo di possesso della partecipazione.

Considerato che la norma rinvia alle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1, lett. c) – rilevanti ai fini della “participation exemption” – deve ritenersi che la circostanza esimente appena richiamata, volta a dimostrare la localizzazione del reddito in un Paese terzo, non compreso nella black list, deve ricorrere già dal primo periodo in cui la partecipazione è detenuta. (cfr. paragrafo 3.2).

Al di fuori della fattispecie appena esaminata, gli utili distribuiti da soggetti esteri (che non siano residenti in “Paradisi fiscali”) sono esclusi dalla formazione del reddito della società od ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare.

L’estensione agli utili distribuiti dalle società ed enti non residenti si applica al verificarsi della condizione prevista dall’articolo 44, comma 2, lettera b), ossia in presenza di partecipazioni al capitale o al patrimonio di società ed enti non residenti, rappresentate e non rappresentate da titoli, che – come si è detto al paragrafo 2.4 – possono considerarsi similari alle azioni o alle quote di società a responsabilità limitata. Si ricorda che tale assimilazione può farsi valere qualora la remunerazione della partecipazione, ove corrisposta da società residente, sarebbe indeducibile nella determinazione del reddito d’impresa per effetto di quanto previsto dall’articolo 109, ultimo comma, del TUIR. In definitiva, l’esclusione per il 95 per cento si rende applicabile esclusivamente alle partecipazioni al capitale o al patrimonio della società e quando la relativa remunerazione sia costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi.

In buona sostanza, il comma 3 dell’articolo 89 ha inteso subordinare l’applicabilità dell’esclusione parziale alla condizione che gli utili di fonte estera (compresi quelli che derivano da strumenti finanziari) siano erogati sulla base di partecipazioni o attività finanziarie di natura partecipativa che assicurino un’effettiva partecipazione ai risultati economici della società emittente o di quelle del suo gruppo o di un affare.

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI

Capo II

DISPOSIZIONI RELATIVE AI REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO ED AI RAPPORTI INTERNAZIONALI

Art. 165

Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero

1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione.

2. I redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato.

3. se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri, la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.

4. La detrazione di cui al comma 1 deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta cui appartiene il reddito prodotto all’estero al quale si riferisce l’imposta di cui allo stesso comma 1, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione. Nel caso in cui il pagamento a titolo definitivo avvenga successivamente si applica quanto previsto dal comma 7.

5. Per i redditi d’impresa prodotti all’estero mediante stabile organizzazione o da società’ controllate di cui alla sezione III del capo II del Titolo II, la detrazione può essere calcolata dall’imposta del periodo di competenza anche se il pagamento a titolo definitivo avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d’imposta successivo. L’esercizio della facoltà di cui al periodo precedente e’ condizionato all’indicazione, nelle dichiarazioni dei redditi, delle imposte estere detratte per le quali ancora non e’ avvenuto il pagamento a titolo definitivo.

6. Nel caso di reddito d’impresa prodotto, da imprese residenti, nello stesso Paese estero, l’imposta estera ivi pagata a titolo definitivo su tale reddito eccedente la quota d’imposta italiana relativa al medesimo reddito estero, costituisce un credito d’imposta fino a concorrenza della eccedenza della quota d’imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all’ottavo. Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l’eccedenza dell’imposta estera può essere riportata a nuovo fino all’ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata quale credito d’imposta nel caso in cui si produca l’eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito di cui al primo periodo del presente comma. Le disposizioni di cui al presente comma relative al riporto in avanti e all’indietro dell’eccedenza si applicano anche ai redditi d’impresa prodotti all’estero dalle singole società partecipanti al consolidato nazionale e mondiale, anche se residenti nello stesso paese, salvo quanto previsto dall’articolo 136, comma 6.

7. Se l’imposta dovuta in Italia per il periodo d’imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare l’imponibile e’ stata già liquidata, si procede a nuova liquidazione tenendo conto anche dell’eventuale maggior reddito estero, e la detrazione si opera dall’imposta dovuta per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale e’ stata richiesta. Se e’ già decorso il termine per l’accertamento, la detrazione e’ limitata alla quota dell’imposta estera proporzionale all’ammontare del reddito prodotto all’estero acquisito a tassazione in Italia.

8. La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata.

9. Per le imposte pagate all’estero dalle società , associazioni e imprese di cui all’articolo 5 e dalle società che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 115 e 116 la detrazione spetta ai singoli soci nella proporzione ivi stabilita.

10. Nel caso in cui il reddito prodotto all’estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l’imposta estera va ridotta in misura corrispondente.

Art. 166

Trasferimento all’estero della residenza

1. Il trasferimento all’estero della residenza dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell’azienda o del complesso aziendale, salvo che gli stessi non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La stessa disposizione si applica se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all’estero. Per le imprese individuali e le società di persone si applica l’articolo 17, comma 1, lettere g) e l).

2. I fondi in sospensione d’imposta, inclusi quelli tassabili in caso di distribuzione, iscritti nell’ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza , sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile della predetta stabile organizzazione.

2-bis. Le perdite generatesi fino al periodo d’imposta anteriore a quello da cui ha effetto il trasferimento all’estero della residenza fiscale, non compensate con i redditi prodotti fino a tale periodo, sono computabili in diminuzione del reddito della predetta stabile organizzazione ai sensi dell’articolo 84 e alle condizioni e nei limiti indicati nell’articolo 181.

2-ter. Il trasferimento della residenza fiscale all’estero da parte di una società di capitali non da’ luogo di per se’ all’imposizione dei soci della società trasferita.

2-quater. I soggetti che trasferiscono la residenza, ai fini delle imposte sui redditi, in Stati appartenenti all’Unione europea ovvero in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, comma 1, con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, in alternativa a quanto stabilito al comma 1, possono richiedere la sospensione degli effetti del realizzo ivi previsto in conformità ai principi sanciti dalla sentenza 29 novembre 2011, causa C-371-10, National Grid Indus BV.(1)

2-quinquies. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di natura non regolamentare sono adottate le disposizioni di attuazione del comma 2-quater, al fine di individuare, tra l’altro, le fattispecie che determinano la decadenza della sospensione, i criteri di determinazione dell’imposta dovuta e le modalità di versamento.(1)

(1) Comma aggiunto dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1.

Art. 167

Disposizioni in materia di imprese estere controllate

1. Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite societa’ fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una societa’ o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tali disposizioni si applicano anche per le partecipazioni in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni situate in Stati o territori diversi da quelli di cui al citato decreto.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle persone fisiche residenti e ai soggetti di cui agli articoli 5 e 87, comma 1, lettere a), b) e c).

3. Ai fini della determinazione del limite del controllo di cui al comma 1, si applica l’articolo 2359 del codice civile, in materia di società controllate e società collegate.

[4. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti. Si considera livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia. Si considerano in ogni caso privilegiati i regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia, ancorché previsti da Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate viene fornito un elenco non tassativo dei regimi fiscali speciali.] (3)
5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto residente dimostra, alternativamente, che:

a) la società o altro ente non residente svolga un’effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello stato o territorio di insediamento; per le attività bancarie, finanziarie e assicurative quest’ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento;(1)

b) dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis. Per i fini di cui al presente comma, il contribuente deve interpellare preventivamente l’amministrazione finanziaria, ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente.

5-bis. La previsione di cui alla lettera a) del comma 5 non si applica qualora i proventi della società o altro ente non residente provengono per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall’investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica, nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l’ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l’ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.(2)

6. I redditi del soggetto non residente, imputati ai sensi del comma 1, sono assoggettati a tassazione separata con l’aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore al 27 per cento. I redditi sono determinati in base alle disposizioni del titolo I, capo VI, nonché degli articoli 96, 96-bis, 102, 103, 103-bis; non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54, comma 4, e 67, comma 3. Dall’imposta cosi’ determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi dell’articolo 15, le imposte pagate all’estero a titolo definitivo.

7. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti non residenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti residenti fino all’ammontare del reddito assoggettato a tassazione, ai sensi del medesimo comma 1, anche negli esercizi precedenti. Le imposte pagate all’estero, sugli utili che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del primo periodo del presente comma, sono ammesse in detrazione, ai sensi dell’articolo 15, fino a concorrenza delle imposte applicate ai sensi del comma 6, diminuite degli importi ammessi in detrazione per effetto del terzo periodo del predetto comma.

8. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.

8-bis. La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche nell’ipotesi in cui i soggetti controllati ai sensi dello stesso comma sono localizzati in stati o territori diversi da quelli ivi richiamati, qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a piu’ della meta’ di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;

b) hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall’investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l’ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l’ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.(2)

8-ter. Le disposizioni del comma 8-bis non si applicano se il soggetto residente dimostra che l’insediamento all’estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. Ai fini del presente comma il contribuente deve interpellare l’amministrazione finanziaria secondo le modalità indicate nel precedente comma 5.(2)

(1) Lettera così sostituita dal D.L. 1° luglio 2009, n. 78.
(2) Comma aggiunto dal D.L. 1° luglio 2009, n. 78.
(3) Comma abrogato dall’art. 1, comma 83, lett. l), n. 3), L. 24 dicembre 2007, n. 244; ai sensi di quanto disposto dal medesimo art. 1, comma 88, L. 244/2007, tale disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del presente provvedimento; fino al periodo d’imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007.
Successivamente, l’art. 1, comma 680, L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha così modificato il presente comma nella versione tuttora applicabile, a decorrere dal 1° gennaio 2015; tale ultima disposizione si applica dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
Art. 168

Disposizioni in materia di imprese estere collegate

1. Salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo, la norma di cui all’articolo 167, con l’esclusione di quanto disposto al comma 8-bis si applica anche nel caso in cui il soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione non inferiore al 20 per cento agli utili di un’impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis; tale percentuale e’ ridotta al 10 per cento nel caso di partecipazione agli utili di società quotate in borsa. La norma di cui al presente comma non si applica per le partecipazioni in soggetti residenti negli Stati o territori di cui al citato decreto relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni situate in Stati o territori diversi da quelli di cui al medesimo decreto.

2. I redditi del soggetto non residente oggetto di imputazione sono determinati per un importo corrispondente al maggiore fra:

a) l’utile prima delle imposte risultante dal bilancio redatto dalla partecipata estera anche in assenza di un obbligo di legge;

b) un reddito induttivamente determinato sulla base dei coefficienti di rendimento riferiti alle categorie di beni che compongono l’attivo patrimoniale di cui al successivo comma 3.

3. Per la determinazione forfettaria di cui al comma 2 si applicano i seguenti coefficienti:

a) l’1 per cento sul valore dei beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti;

b) il 4 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell’articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria;

c) il 15 per cento sul valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.

4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.

Art. 168 bis

Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni

1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuati gli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 10, comma 1, lettera e-bis), 73, comma 3, e 110, commi 10 e 12-bis, del presente testo unico, nell’articolo 26, commi 1 e 5, nonché nell’articolo 27, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nell’articolo 10-ter, commi 1 e 9, della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, negli articoli 1, comma 1, e 6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, nell’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono individuati gli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni e nei quali il livello di tassazione non e’ sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 47, comma 4, 68, comma 4, 87, comma 1, 89, comma 3, 132, comma 4, 167, commi 1 e 5, e 168, comma 1, del presente testo unico, nonche’ negli articoli 27, comma 4, e 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

Art. 169

Accordi internazionali

1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano, se piu’ favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro la doppia imposizione.

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